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CAMERA DEI DEPUTATI, PROPOSTA DI LEGGE N. 3831

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CAPO II

DIRITTI DEI LAVORATORI

Art. 11. (Diritti indisponibili).

1. L’approvazione da parte dell’assemblea dei lavoratori occupati nell’unità interessata è necessaria anche nelle ipotesi in cui venga rinegoziato, con riferimento a uno specifico gruppo o settore dell’unità. di lavoro, un diritto di origine contrattuale.

2. I contratti e gli accordi collettivi non possono disporre dei diritti soggettivi dei lavoratori..

3. I contratti e gli accordi collettivi non possono derogare alle disposizioni vigenti, salvo che queste lo consentono espressamente.

4. Sono comunque fatte salve le clausole più favorevoli ai lavoratori.

5. Salvo il caso previsto al comma 4, le clausole dei contratti e degli accordi collettivi difformi dalle disposizioni vigenti inderogabili sono sostituite di diritto dalle norme suddette. I contratti e gli accordi collettivi non possono derogare alle clausole di contratti o di accordi collettivi di diverso livello, salvo che queste ultime lo consentano espressamente e fatte salve, comunque, le clausole più favorevoli ai lavoratori.

6. Per accertare se la clausola collettiva è meno favorevole ai lavoratori della norma legislativa o di altra norma collettiva, occorre valutare la disciplina complessivamente disposta per il medesimo istituto

7. La clausola contrattuale che introduce una disciplina meno favorevole ai lavoratori rispetto a quella prevista dalla legge non acquista efficacia se non viene ratificata mediante referendum tra i lavoratori interessati con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

8. Il nuovo contratto o accordo collettivo può essere rifiutato da singoli settori di lavoratori mediante referendum di separazione nei confronti dei lavoratori che hanno rifiutato il nuovo contratto o accordo collettivo continua ad applicarsi il contratto l’accordo collettivo precedente.

9. Ai fini di cui al comma 1 s’intende per singolo settore di lavoratori un insieme di addetti che presenti caratteristiche omogenee in relazione all’oggetto, al luogo o al tempo della prestazione lavorativa.

Art. 12. (Trattamenti economici discriminatori)

1. E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Tutti i lavoratori hanno pari diritti e, a parità di lavoro, medesimi retribuzioni e inquadramenti.

2. È vietata la concessione di retribuzioni differenziate tra lavoratori svolgenti, a parità di lavoro prestato, mansioni analoghe, salvo diverse previsioni normative o contrattuali.

3. Il pretore, su domanda del lavoratore nei cui confronti è stata attuata la discriminazione ai sensi dei commi 1 e 2, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro ad accertare e con effetto retroattivo l’inquadramento o la retribuzione del dipendente discriminato al livello di quella del dipendente avvantaggiato.

Art. 13. (Reintegrazione nel posto di lavoro e recessione per giusta causa).

1. All’articolo 2118 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il giudice del lavoro stabilisce nella sentenza o nel provvedimento con i quali ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro le modalità di esecuzione della stessa. La non ottemperanza è punita con la pena di cui all’articolo 650 del codice penale e la condanna alla pena detentiva comporta l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 35-bis del codice penale.

Al prestatore di lavoro che recede per giusta causa dal contratto di lavoro a tempo indeterminato compete l’indennità sostitutiva di preavviso, oltre a un’ulteriore indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Tale indennità può essere ridotta sino alla metà dal giudice per comprovata lievità dell’inadempimento del datore di lavoro; può però essere aumentata sino a trenta mensilità nei casi di inadempimento di particolare gravità. Nelle imprese che occupino più di duecento dipendenti e nei casi particolarmente gravi il giudice può anche disporre, in aggiunta all’indennità di cui sopra, il pagamento, in favore del prestatore di lavoro, di una somma corrispondente alla normale retribuzione mensile, fino al reperimento di una nuova occupazione. La revoca delle dimissioni, che determina la ricostituzione immediata del rapporto, deve essere comunicata al datore di lavoro mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sette giorni da quello delle dimissioni “.

2. All’articolo 2118 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“ Le dimissioni del prestatore di lavoro possono essere revocate con effetto retroattivo con la perdita del trattamento economico dal giorno delle dimissioni sino a quello della revoca delle stesse ”.

Art. 14. (Tutela del lavoro atipico).

1. A tutti i rapporti di lavoro che siano connotati da un carattere coordinato e continuativo e integrati nell’organizzazione del datore di lavoro per la realizzazione dei fini da questi perseguiti si applicano le norme di cui all’articolo 18 e al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.