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CAMERA DEI DEPUTATI, PROPOSTA DI LEGGE N. 3831

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Arturo Salerni

 

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CAMERA DEI DEPUTATI, PROPOSTA DI LEGGE N. 3831

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CAPO III

POTERI NEGOZIALI DELL’ ASSEMBLEA DEGLI OCCUPATI

Art.15. (Convocazione dell’assemblea degli occupa ti e modifica all ‘articolo 20 della legge 20maggio 1970, n. 300).

1. Il primo comma dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

L’organizzazione sindacale rappresentativa o il gruppo di lavoratori che nell’unità di lavoro raccolga, a tal fine, l’adesione o le firme di almeno il 10 per cento degli occupati, ovvero di almeno cento occupati nelle unità di lavoro o amministrative con più di 3 mila dipendenti, ha facoltà di convocare l’assemblea degli occupati durante l’orario di lavoro, nei limiti di quindici ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione “.

2. Il terzo comma dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente;

Alle riunioni ed alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato nonché esperti designati dalle associazioni sindacali”.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE

Art. 16. (organizzazione sindacale rappresentativa a livello di unità produttive o amministrativa, provinciale, regionale e nazionale).

1. E’ organizzazione sindacale rappresentativa quella che in una unità produttiva o amministrativa, individuata ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, ed in ogni unità provincia o regione, o a livello nazionale, raggiunga almeno uno dei seguenti indici:

A) produttiva o consenso pari al 5 per cento espressi nell’elezione delle cariche sindacali elettive;

B) a livello provinciale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell’elezione delle rappresentanze sindacali elettive della provincia da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall’ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione.

C) a livello regionale; consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell’elezione delle rappresentanze sindacali elettive della regione da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall’ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione;

D) a livello nazionale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell’elezione delle rappresentanze sindacali elettive da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall’ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione.

2. In ogni caso, per acquisire la qualifica di sindacato rappresentativo, ai vari livelli, le organizzazioni sindacali dei quadri devono aver ricevuto adesioni non inferiori al 10 per cento degli appartenenti alla categoria dei “quadri”.

3. Ogni organizzazione rappresentativa in almeno quattro settori o comparti nazionali è componente di diritto del Consiglio nazionale dell’economia e lavoro (CNEL) con propri rappresentanti.

Le designazioni nel CNEL dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi nonché delle imprese CNEL sono effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale in almeno quattro categorie o comparti sono consultate in sede governativa su questioni di interesse generale.

Art. 17. (Modifica all’articolo 14 della legge 20 maggio /970, n. 300).

1. All’articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

A tutte le associazioni sindacali, indipendentemente dal grado di rappresentatività, deve essere garantito il diritto di cui all’articolo 25 nonché l’utilizzo del sistema informatico aziendale per comunicare ai lavoratori notizie di interesse sindacale ”.

Art. 18. (Diritti dell’associazione sindacale rappresentativa).

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 17 della presente legge, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto ad usufruire di un idoneo locale per le riunioni, indire assemblee fuori e durante l’orario di lavoro secondo modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Il diritto di convocare assemblee fuori e durante l’orario di lavoro per un massimo di due ore compete nella fase elettorale anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell’articolo 4.

2. Ogni organizzazione sindacale rappresentativa nelle province ha facoltà di convocare l’assemblea degli occupati nell’unità di lavoro, cui può partecipare un rappresentante dell’organizzazione sindacale; anche all’assemblea convocata, ai sensi del presente comma, si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 15 della presente legge.

3. È fatto obbligo alle imprese di convocare le organizzazioni sindacali rappresentative per l’espletamento di procedure derivanti da norme contrattuali o di legge e per comunicazioni o negoziati su materie inerenti il rapporto di lavoro.

4. Il medesimo obbligo di cui al comma 3 è stabilito per le organizzazioni datoriali e le pubbliche amministrazioni in relazione alla contrattazione nazionale di categoria o di comparto o di livello territoriale. Viene inoltre espressamente introdotto il principio dell’obbligo di parità di trattamento tra le organizzazioni sindacali previste come rappresentative ai vari livelli dalla presente legge. È fatto espresso divieto ai datori di lavoro di porre in. essere comportamenti che determinino una disparità di trattamento tra organizzazioni sindacali dello stesso livello. Qualunque violazione del principio di parità costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, o. 300, e successive modificazioni.

Art. 19. (Diritti dei lavoratori che ricoprono incarichi sindacali a livello provinciale, regionale o nazionale, e modificate alla legge 20 maggio 1970, n. 300).

1. Le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono cariche a livello provinciale, regionale o nazionale negli organi direttivi di un’organizzazione sindacale rappresentativa hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di novantasei ore su base annua.

2. Ai lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dall’articolo 31, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, come sostituito dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

3. Ai lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1, che non abbiano richiesto l’aspettativa si applica l’articolo 22 della legge 20 maggio 300.

4. La partecipazione alle trattative dei componenti la rappresentanza aziendale elettiva e dei lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1 ai tini della retribuzione è considerata nei limiti dell’orario di lavoro normale giornaliero.

5. L’articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

6. Il secondo comma dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

Art. 20. (Diritti dell’associazione sindacale).

1. Assemblee non retribuite, fuori dall’orario di lavoro, possono essere convocate da tutti i sindacati regolarmente costituiti e da gruppi di lavoratori che raccolgono le firme di almeno il 3 per cento degli occupati, ovvero di almeno cento occupati nelle unità di lavoro con più di 3 mila dipendenti.

2. Alle assemblee possono partecipare previo preavviso, rappresentanti sindacali o esperti da questi designati.

3. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di richiedere permessi non retribuiti per la partecipazione dei lavoratori a convegni, congressi ed il diritto di riscuotere i contributi associativi attraverso la cessione di credito.

Art. 21. (Delegati alla sicurezza e comitati europei d’azienda)

1. L’elezione dei delegati alla sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dei comitati europei d’azienda è regolata ai sensi degli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 22. (Elezione dei comitati di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali).

1. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori nei comitati di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, nella commissione nazionale per l’impiego ed in altri organismi aventi rilevanza pubblica, anche di ambito locale, che prevedono la partecipazione di rappresentanze delle organizzazioni sindacali avviene con elettorato attivo e passivo di tutti i lavoratori interessati, con voto segreto e con sistema proporzionale.

2. Possono presentare liste per le e elezioni previste dal presente articolo le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

3. Qualora le elezioni suddette non abbiano rilevanza nazionale possono presentare liste le organizzazioni sindacali che abbiano raggiunto in almeno quattro settori o comparti il consenso previsto dalle lettere b) o c) del comma 1 dell’articolo 16

Art. 23.(Elezione degli organismi scolastici)

1. Per l’elezione dei componenti del consiglio scolastico ai vari livelli e dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in rappresentanza dei lavoratori sì applicano, per la presentazione delle liste i criteri previsti dall’articolo 4, comma 2.