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Trasformazioni sociali e diritto

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Testo unificato delle proposte di legge elaborato dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nel mese di settembre 1998 a seguito dell’approvazione degli emendamenti.

 

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Testo unificato delle proposte di legge elaborato dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nel mese di settembre 1998 a seguito dell’approvazione degli emendamenti.

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Art.6 (Diritti delle associazioni sindacali).

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni alle condizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell’orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell’orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell’articolo 2.

2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi sono comunicati al datore di lavoro, compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art.7 (Competenza della magistratura del lavoro).

1. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all’applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

 

Art.8 (Rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale).

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo, hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell’area contrattuale di riferimento.

2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell’impresa o nell’unità produttiva o ammistrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo comma, fatto salvo il caso di cui al comma 4, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell’area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e 1 dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni desumibili dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale degli iscritti dell’ambito considerato, nonché dal numero di sottoscrizioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 4, nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al numero dei voti espressi nell’ambito considerato. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e le citate percentuali sono elevate al 7 per cento.

4.Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

5. E’ considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale.

6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.

8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell’area.

9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un’apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emnna entro quindici giorni dalla richiesta.

10.I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

Art.9 (Adesione alle organizzazioni sindacali).

1. Ai sensi dell’articolo 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all’organizzazione sindacale a cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.

2. La cessione del credito di cui al comma i ha validità quadriennale. In caso di disdetta, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

3. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell’articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 7 dell’articolo 8, i dati così raccolti.

4.Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali, diversa da quanto disposto dal comma 1.

5.Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.

6.Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione di cui al comma 4 del presente articolo.

 

Art 10 (Efficacia dei contratti collettivi).

1. I contratti collettivi nazionali producono effetti nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, qualora siano sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. Gli accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali unitarie a livello aziendale o di unità produttive obbligano i datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i lavoratori.

2. Ai contratti collettivi di cui al comma I si applicano le disposizioni dell’articolo 2077 del codice civile.

3. Icontratti collettivi nazionali di cui al comma 1, nonché i contratti aziendali, sono immediatamente produttivi di effetti.

4. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative ai sensi dell’articolo 8 disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva dei contratti di cui al comma 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) possibilità che la richiesta di consultazione provenga dalle organizzazioni firmatarie dei contratti;

b) possibilità che la richiesta di consultazione provenga da una o più organizzazioni sindacali rappresentative o da un quorum significativo di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;

c) diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla consultazione;

d) definizione dei tempi entro cui la consultazione va richiesta e di quello necessario per il suo svolgimento, che ha luogo comunque non oltre sessanta giorni dalla stipula del contratto, prevedendo in ogni caso un termine non inferiore a trenta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni di cui alla lettera b) del presente comma;

e) chiarezza del quesito da sottoporre ai lavoratori;

i) definizione dei quorum di partecipazione e di espressione della volontà dei lavoratori, ai fini della validità della consultazione;

g) definizione delle modalità di organizzazione e pubblicità della consultazione;

h) definizione delle modalità di esercizio delle operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza dell’espressione della volontà dei lavoratori.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 8, emana, nei tre mesi successivi, un regolamento contenente la disciplina sulla consultazione dei lavoratori sulla base e in coerenza con i criteri del medesimo comma 4.

6. Le modalità di organizzazione delle eventuali consultazioni dei lavoratori, sono definite in sede di contrattazione tra le parti.

 

Art.11 (Rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro)

1. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tiene conto del numero delle imprese associate, del personale impiegato presso le stesse imprese, nonché della diffusione territoriale di queste ultime.

 

Art.12 (Norme transitorie e finali).

1. Le elezioni di cui all’articolo 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le rappresentanze eventualmente già elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti decadono una volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell’articolo 1.

2. Nella prima fase di applicazione della presente legge, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, da emanare nei successivi sessanta giorni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL e le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l’attuazione dei principi di cui al comma i e tenendo conto della disciplina contrattuale prevalente in materia.

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 si applica esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma i o eventuali accordi tra le parti che integrano i contratti collettivi nazionali precedentemente stipulati, manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione ai principi di cui al medesimo comma.

4. Il primo mandato delle rappresentanze sindacali unitarie può essere fissato con durata ridotta, rispetto al termine ordinario di tre anni, al fine di consentire la realizzazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma i, numero 5.

5. Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali attualmente vigenti e, comunque, diverse da quelle previste dai commi i e 4 dell’articolo 9, mantengono la loro efficacia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, l’assistenza alle rappresentanze sindacali unitarie nella contrattazione, di cui all’articolo 5, comma 1, è prestata anche dalle organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.