Testo unificato delle proposte di legge elaborato dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nel mese di settembre 1998 a seguito dell’approvazione degli emendamenti.
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Art.6 (Diritti delle associazioni sindacali).
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno
diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni alle
condizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di
appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell’orario
di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti
collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti
collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori
dell’orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che
abbiano presentato liste ai sensi dell’articolo 2.
2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono
esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici
determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi sono
comunicati al datore di lavoro, compete la tutela prevista dagli articoli 18,
22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Art.7 (Competenza della magistratura del lavoro).
1. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è
competente per ogni controversia relativa all’applicazione della presente
legge e delle relative norme di attuazione.
Art.8 (Rappresentatività sindacale a livello nazionale,
regionale, provinciale e aziendale).
1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del
presente articolo, hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva
del comparto o dell’area contrattuale di riferimento.
2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello
nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e
accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell’impresa
o nell’unità produttiva o ammistrativa, nonché le organizzazioni sindacali
monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si
considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo comma, fatto
salvo il caso di cui al comma 4, i sindacati che nel rispettivo ambito
nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell’area
contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando
a tal fine la media tra il dato associativo e 1 dato elettorale. Il dato
associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni desumibili dal numero
delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
degli iscritti dell’ambito considerato, nonché dal numero di sottoscrizioni
di cui all’articolo 8, commi 1 e 4, nell’ambito considerato. Il dato
elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al numero dei voti espressi
nell’ambito considerato. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali
rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento per
tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e le citate
percentuali sono elevate al 7 per cento.
4.Alle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all’articolo 44,
comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
5. E’ considerata rappresentativa la confederazione
sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della
presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale.
6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni
sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo
dell’anno successivo.
7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i
comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico
nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute
rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti
territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali
controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico
nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.
8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio
ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in
considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano
ai lavoratori un contributo economico inferiore della metà rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell’area.
9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi
sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un
soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è
adottata su conforme parere espresso da un’apposita commissione costituita
presso il CNEL, che lo emnna entro quindici giorni dalla richiesta.
10.I comitati paritetici provinciali ed il comitato
paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire alle
organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati
sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle
informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
disposizioni correttive ed integrative.
Art.9 (Adesione alle organizzazioni sindacali).
1. Ai sensi dell’articolo 1260 e seguenti del codice
civile, il lavoratore può cedere all’organizzazione sindacale a cui è
iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura
corrispondente ai contributi dovuti.
2. La cessione del credito di cui al comma i ha validità
quadriennale. In caso di disdetta, comunicata per iscritto al datore di
lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno
successivo.
3. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore
di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al
comma 7 dell’articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive
organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a
loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 7 dell’articolo
8, i dati così raccolti.
4.Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle
organizzazioni sindacali, diversa da quanto disposto dal comma 1.
5.Ai fini della determinazione dei requisiti di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme
di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma
1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi
delle organizzazioni stesse.
6.Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione
dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale,
emana un decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità relativi
alla certificazione di cui al comma 4 del presente articolo.
Art 10 (Efficacia dei contratti collettivi).
1. I contratti collettivi nazionali producono effetti nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, qualora siano
sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentano nel
loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato
elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito. Gli accordi stipulati dalle
rappresentanze sindacali unitarie a livello aziendale o di unità produttive
obbligano i datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i
lavoratori.
2. Ai contratti collettivi di cui al comma I si applicano
le disposizioni dell’articolo 2077 del codice civile.
3. Icontratti collettivi nazionali di cui al comma 1,
nonché i contratti aziendali, sono immediatamente produttivi di effetti.
4. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori
rappresentative ai sensi dell’articolo 8 disciplinano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di esercizio
della consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva dei
contratti di cui al comma 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) possibilità che la richiesta di consultazione
provenga dalle organizzazioni firmatarie dei contratti;
b) possibilità che la richiesta di consultazione
provenga da una o più organizzazioni sindacali rappresentative o da un quorum
significativo di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;
c) diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla
consultazione;
d) definizione dei tempi entro cui la consultazione va
richiesta e di quello necessario per il suo svolgimento, che ha luogo
comunque non oltre sessanta giorni dalla stipula del contratto, prevedendo
in ogni caso un termine non inferiore a trenta giorni per la raccolta delle
sottoscrizioni di cui alla lettera b) del presente comma;
e) chiarezza del quesito da sottoporre ai lavoratori;
i) definizione dei quorum di partecipazione e di
espressione della volontà dei lavoratori, ai fini della validità della
consultazione;
g) definizione delle modalità di organizzazione e
pubblicità della consultazione;
h) definizione delle modalità di esercizio delle
operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza dell’espressione
della volontà dei lavoratori.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 8, emana, nei tre mesi
successivi, un regolamento contenente la disciplina sulla consultazione dei
lavoratori sulla base e in coerenza con i criteri del medesimo comma 4.
6. Le modalità di organizzazione delle eventuali
consultazioni dei lavoratori, sono definite in sede di contrattazione tra le
parti.
Art.11 (Rappresentatività delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro)
1. Ai fini della determinazione della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale,
regionale e provinciale, si tiene conto del numero delle imprese associate,
del personale impiegato presso le stesse imprese, nonché della diffusione
territoriale di queste ultime.
Art.12 (Norme transitorie e finali).
1. Le elezioni di cui all’articolo 1 devono essere
effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le rappresentanze eventualmente già elette in base a contratti o accordi
collettivi vigenti decadono una volta insediate le rappresentanze sindacali
unitarie elette ai sensi dell’articolo 1.
2. Nella prima fase di applicazione della presente legge,
trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, da emanare nei
successivi sessanta giorni, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative dei lavoratori, le organizzazioni sindacali monocategoriali
dei quadri presenti nel CNEL e le organizzazioni rappresentative dei datori di
lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle rappresentanze sindacali
unitarie, garantendo l’attuazione dei principi di cui al comma i e tenendo
conto della disciplina contrattuale prevalente in materia.
3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 si applica
esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui all’articolo 3,
comma i o eventuali accordi tra le parti che integrano i contratti collettivi
nazionali precedentemente stipulati, manchino o non rechino disposizioni
sufficienti in relazione ai principi di cui al medesimo comma.
4. Il primo mandato delle rappresentanze sindacali unitarie
può essere fissato con durata ridotta, rispetto al termine ordinario di tre
anni, al fine di consentire la realizzazione di quanto disposto dall’articolo
3, comma i, numero 5.
5. Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali
attualmente vigenti e, comunque, diverse da quelle previste dai commi i e 4
dell’articolo 9, mantengono la loro efficacia per un periodo di quattro anni
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
8, comma 3, l’assistenza alle rappresentanze sindacali unitarie nella
contrattazione, di cui all’articolo 5, comma 1, è prestata anche dalle
organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.