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Trasformazioni sociali e diritto

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Arturo Salerni
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per Proteo (20)

Associazione Progetto Diritti; Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo

Laura De Rose
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Avvocato, Ass. Progetto Diritti

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Il lavoro, le regole, i diritti, i referendum

Arturo Salerni

Laura De Rose

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1. Una stagione complessa un attacco in profondità

Una ricognizione delle questioni che riguardano il diritto del lavoro non può sottrarsi oggi dai temi dell’attualità politica. Mancano infatti meno di due mesi al 21 maggio, ovvero alla data fissata dal governo per lo svolgimento della prova referendaria del 2000.

Il millennio doveva aprirsi con un numero molto più cospicuo di quesiti abrogativi sottoposti all’attenzione - ed alla richiesta di approvazione - del corpo elettorale.

Come sappiamo la Corte Costituzionale ha ridotto il numero dei quesiti, che sono quindi ridotti a sette.

Va ricordato che la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base, l’Associazione Progetto Diritti ed il C.R.E.D. si sono costituiti in giudizio - avanti la Corte Costituzionale - per chiedere di dichiarare inammissibili i referendum sulla liberalizzazione “tout court” dei contratti di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale oltre che quello sull’abrogazione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori.

Si trattava di ventuno referendum su questioni diverse e che investivano diverse sfere della nostra vita politica e sociale. Ricordarli separatamente non è inutile perché il loro insieme evidenzia una filosofia globale che non può dirsi certo confinata ai soli promotori (ovvero nella maggior parte dei casi la sola compagine di Pannella e Bonino, tutto sommato una piccola pattuglia di incursori, sia pur premiata dal clamoroso - ma non si può dire quanto duraturo - successo elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento Europeo del 1999).

 

2) Si è partiti da ventuno referendum

Il primo gruppo di referendum, come è noto, investiva la materia del lavoro e dei diritti dei lavoratori. La filosofia che muoveva (e muove) i promotori - sostenuti da un gruppo nutrito di imprenditori - è quella della necessità di liberare il lavoro (anzi la gestione del lavoro da parte delle imprese) da quella serie di “lacci e lacciuoli” che irrigidendo il rapporto con la manodopera impediscono il decollo delle imprese, e quindi la ripresa dell’occupazione. Da un lato l’attacco ai diritti classici dei lavoratori, dall’altro l’attenzione rivolta al superamento della concertazione con le tradizionali confederazioni sindacali, concertazione che ha caratterizzato la politica economica, industriale ed occupazionale in gran parte degli anni novanta (dalla finanziaria “lacrime e sangue” del governo Amato all’ingresso nella moneta unica del governo Prodi). La designazione di D’Amato alla guida della Confindustria appare alla maggior parte degli analisti rivolta al perseguimento di una analoga strategia (oltre ad esprimere un mutato rapporto di forza tra i diversi settori del padronato).

Flessibilità in ingresso ed in uscita, attaccando la rigidità del lavoro, guardando alla diversificazione sempre maggiore delle tipologie dei contratti di contratti di lavoro e mirando alla fluidità nella risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, questa la filosofia dei promotori.

 

3) L’art.18 dello statuto dei lavoratori

In questa strategia spiccava - anche per l’alto valore simbolico - il referendum lasciato in piedi dalla Corte Costituzionale, quello mirante all’abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Il testo dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n.300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”) - così come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108 - testualmente recita: “Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art.7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 [ovvero la procedura per il tentativo di conciliazione prevista dai contratti collettivi o da esperire presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione] il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art.2 della predetta legge [dell’inefficacia del licenziamento parleremo in seguito] annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di quindici dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto nello spirare dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma - provvisoriamente esecutiva.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art.22 [ovvero dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali], su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questo aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

[Seguono nei due commi successivi alcune disposizioni di carattere processuale, relative al giudizio di impugnazione del licenziamento del dirigente della r.s.a.].

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art.22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza [...] è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore”.

Parleremo in seguito del contesto normativo - ovvero dell’insieme della disciplina sui licenziamenti - in cui questa norma fondamentale si inserisce.